NESSUN RISARCIMENTO SE IL PERICOLO E’ FACILMENTE INDIVIDUABILE

Cassazione Civile, III sezione, sentenza n. 7580 del 27 marzo 2020

Il testo dell’art. 2051 Codice Civile
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.


La vicenda e la questione giuridica ad essa sottesa
Nel 2008 una condomina conveniva in giudizio il Condominio in cui risiedeva deducendo di essere caduta mentre scendeva la ripida, e sconnessa, rampa di accesso al piano interrato, resa viscida dalla pioggia, e di avere riportato lesioni alla gamba, successivamente guarite ma con postumi permanenti.
Il Condominio si costituiva in giudizio sostenendo che il sinistro sarebbe stato determinato dall’imperizia dell’attrice, che non si sarebbe tenuta al corrimano, o dal caso fortuito, costituito dalle abbondanti piogge verificatesi prima dell’accaduto; comunque, chiamava in causa la propria compagnia assicurativa per essere manlevato in ipotesi di soccombenza.
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa chiedendo il rigetto sia della domanda principale che di quella di garanzia.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda nel merito ritenendo non provato, in considerazione delle caratteristiche tecniche della rampa emerse all’esito delle deposizioni testimoniali, il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso
La Corte di Cassazione veniva quindi chiamata a stabilire se, nei casi in cui il danno richieda che, oltre ad modo di essere della cosa, operi l’agire umano, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità, tale da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.


La responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ.

La giurisprudenza ha, da sempre, individuato la natura oggettiva della responsabilità per danno delle cose in custodia (ex plurimis Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 luglio 2006 n. 15383).
Nella visione della Corte, il custode risponde del danno della cosa per il solo fatto di esserne il custode, non richiedendosi per l’imputazione che il responsabile abbia contributo al verificarsi del danno con qualche comportamento, sia pure marginale.
L’unico limite è costituito dall’esistenza del caso fortuito, suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all’elemento esterno, anziché alla cosa, il danno concretamente verificatosi.
Ciò che rileva quindi, ai fini della dichiarazione di responsabilità del custode, non è il fatto dell’uomo ma invero “il fatto della cosa” (oltre alla citata sentenza di Cassazione, si veda anche Tribunale di Padova, sentenza del 13 maggio 2015).
Ma cosa si intende per “fatto della cosa”?
Secondo il dominante orientamento giurisprudenziale per “fatto della cosa” si deve intendere la semplice relazione tra la cosa in custodia ed il custode o, come richiamata dalla sentenza in commento, “il modo di essere della cosa”.
In sostanza, la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. non si fonda su un comportamento, o un’attività, di questo ma discende esclusivamente dal mero rapporto di custodia: la responsabilità deriva non da un comportamento del responsabile ma, semplicemente, dalle modalità della causazione del danno.
Sempre, in ogni caso?


La custodia dei beni statici
Con la sentenza in commento, la suprema Corte stabilisce un importante principio di diritto: nel caso in cui la cosa in custodia, che si assume avere cagionato il danno, sia statica e/o inerte (ad esempio buche o incroci stradali, rampe di accesso..….) per la prova del nesso di causalità tra la cosa ed il danno, bisogna dimostrare che lo stato dei luoghi presenti delle caratteristiche tali da rendere potenzialmente dannosa la sua utilizzazione: il danneggiato cioè, per essere risarcito, deve dimostrare la potenziale ed obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, che rende quindi potenzialmente dannosa la loro normale utilizzazione.
In assenza di tale prova, il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno non potrà dirsi dimostrato e la domanda giudiziale sarà inevitabilmente rigettata.


Il principio di diritto evincibile dalla sentenza in commento
Quando la cosa custodita è statica e/o inerte, e la situazione di pericolo che potrebbe derivare dal suo uso è immediatamente percepibile da chiunque, la condotta del danneggiato integra il caso fortuito ed interrompe il nesso causalità tra la cosa ed il danno